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Il DDL S.1623 e il futuro delle persone con disabilità tra promesse costituzionali e timori concreti
C’è una parola che attraversa il Disegno di legge S.1623 e che rischia di passare inosservata nel dibattito pubblico: livelli essenziali. Essenziali come l’aria che si respira, come l’assistenza che non può mancare, come il sostegno che rende possibile una vita dignitosa.
È su questo crinale che si gioca una delle partite più delicate del provvedimento: il destino dei diritti delle persone con disabilità.
Il DDL S.1623 nasce con un obiettivo dichiarato: permettere allo Stato di definire, prima dell’attuazione piena dell’autonomia differenziata, quali prestazioni minime debbano essere garantite a tutti i cittadini, ovunque vivano. In teoria, una garanzia. In pratica, per le persone con disabilità, una questione di vita quotidiana: ore di assistenza, insegnanti di sostegno, servizi domiciliari, inclusione reale o, al contrario, isolamento.
La disabilità dentro il DDL: non un capitolo, ma una linea trasversale
Nel testo la disabilità non è confinata in un articolo simbolico: è trasversale. Rientra nel lavoro, nell’istruzione, nei servizi sociali, nelle politiche attive, nei percorsi di inclusione.
Si parla esplicitamente di:
- collocamento mirato delle persone con disabilità
- presa in carico integrata delle persone fragili
- raccordo tra servizi sociali, sanitari e lavorativi
- definizione di prestazioni minime da garantire in modo uniforme
Tradotto: lo Stato vuole stabilire quali servizi una persona con disabilità deve ricevere comunque, anche in un sistema in cui le Regioni avranno competenze sempre più ampie.
Ma qui nasce la prima domanda cruciale: chi decide cosa è “essenziale”?
Essenziale per chi? Il nodo politico e umano dei LEP
La legge delega affida al Governo il compito di definire i LEP tramite decreti legislativi. Il Parlamento controlla, ma non scrive. Le Regioni partecipano, ma non decidono. In mezzo, ci sono le persone con disabilità e le loro famiglie, che già oggi vivono una realtà a macchia di leopardo.
In alcune Regioni:
- l’assistenza domiciliare è strutturata
- l’inclusione scolastica è sostenuta da risorse adeguate
- i servizi, pur tra difficoltà, funzionano
In altre:
- le ore di sostegno vengono tagliate
- l’assistenza è insufficiente o scaricata sulle famiglie
- i diritti esistono solo sulla carta
Il rischio è che i LEP non diventino uno strumento per alzare l’asticella, ma per cristallizzare l’esistente: ciò che oggi è minimo in una Regione potrebbe diventare lo standard nazionale, non il punto di partenza per migliorare.
Il pericolo dei LEP “compatibili con il bilancio”
Il DDL è chiaro: i LEP devono essere definiti nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica. Una formula tecnica, apparentemente neutra, che per le persone con disabilità pesa come un macigno.
La disabilità costa: servizi, personale, continuità, formazione.
Quando il parametro economico entra prima del diritto, il confine diventa sottile.
Il testo prevede anche:
- LEP non immediatamente garantiti
- un raggiungimento graduale degli standard
- obiettivi intermedi
In pratica: il diritto viene riconosciuto, ma rinviato.
Per una persona con disabilità, però, il tempo non è una variabile neutra: un bambino che oggi non riceve supporto adeguato a scuola non recupera domani; un adulto senza assistenza perde autonomia adesso, non tra dieci anni.
Inclusione scolastica: il silenzio che preoccupa
Nel DDL si parla di scuola, di classi, di parametri numerici, di organizzazione. Ma sulla qualità dell’inclusione scolastica delle persone con disabilità il testo resta prudente.
I LEP potranno fissare:
- numeri massimi di alunni per classe
- criteri di formazione delle classi
- eventuali deroghe in presenza di studenti con disabilità
Non è chiaro, però, se verranno definiti standard vincolanti su:
- continuità del sostegno
- formazione specifica dei docenti
- presenza di figure educative adeguate
Il timore è che l’inclusione venga trattata come una variabile organizzativa, non come un diritto fondamentale.
Lavoro e collocamento: tra norma e realtà
Il DDL dedica spazio al collocamento mirato e alla presa in carico delle persone con disabilità. Sulla carta, un passo avanti. Nella realtà, il collocamento mirato è spesso:
- disatteso
- aggirato
- inefficace
Definire i LEP in questo ambito significa decidere:
- quante risorse minime devono essere garantite
- quali servizi devono funzionare davvero
- quale livello di accompagnamento è obbligatorio
Se i LEP saranno deboli, il diritto al lavoro delle persone con disabilità resterà una promessa più che una pratica.
La vera posta in gioco: l’uguaglianza sostanziale
La Costituzione è chiara: non basta trattare tutti allo stesso modo, bisogna rimuovere gli ostacoli che limitano libertà e uguaglianza.
Per le persone con disabilità, questo principio non è retorica: è sopravvivenza sociale.
Il DDL S.1623 può diventare:
- uno strumento di tutela reale
- oppure un passaggio tecnico che legittima nuove disuguaglianze
Tutto dipenderà da come verranno scritti i LEP. E su questo, oggi, non ci sono certezze.
Vigilare è un dovere civile
La disabilità non può essere una nota a margine dell’autonomia differenziata.
Non può essere compressa dentro compatibilità finanziarie.
Non può essere lasciata alla discrezionalità territoriale.
Se i LEP saranno davvero essenziali, rappresenteranno una svolta storica.
Se saranno minimi, diventeranno un limite, non una garanzia.
Per questo il DDL S.1623 non è solo un atto legislativo: è uno spartiacque morale.
E riguarda tutti, perché il livello di civiltà di un Paese si misura sempre da come tutela chi ha più bisogno.
